BILANCIO PREVENTIVO
Riferimento normativo: Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 - Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 Contenuti: Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
BILANCIO CONSUNTIVO
Riferimento normativo: Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 - Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 Contenuti: Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche. Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
L'art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 26 aprile 2011 stabilisce che i soggetti obbligati (amministrazioni aggiudicatrici) devono pubblicare i propri bilanci (preventivi e consuntivi) in un'apposita sezione del sito web istituzionale denominata "Bilanci". Tale sezione deve essere facilmente accessibile dalla home-page, garantendo la chiara consultazione dei documenti e dei relativi allegati, spesso presentati in forma sintetica e aggregata.LINK al portale OPENBDAP per la consultazione dei bilanci(vai e clicca sul pulsante CONSULTA)---
Le Pubbliche Amministrazioni (definite dal decreto legislativo n. 165/2001 art.1 comma 2) adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 – art. 9-bis "mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati".
Ogni amministrazione potrà quindi riportare nel suo sito istituzionale, in un’apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente” accessibile dalla home page, il collegamento ipertestuale ai propri dati contenuti nella BDAP , relativamente al perimetro stabilito dal decreto legislativo n. 97 del 2016 - link esterno: apre una nuova finestra: il cittadino avrà quindi la possibilità di consultare i dati di ogni singola amministrazione.---